Le norme civilistiche definiscono l’anticipazione come un contratto di prestito monetario a breve termine garantito da pegno su merci o titoli (artt, 1846 ss): l’operazione è pertanto costituita da un contratto principale di prestito, da cui ha origine la polizza di anticipazione, dove vengono indicate le clausole principali del contratto, e da ùn contratto accessorio, ma di non minore importanza, di pegno.
Da un lato il debitore cede dei beni a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, perdendone la disponibilità ma non la proprietà; dall’altro la banca si impegna a conservare i beni, senza di sporne, per tutto il tempo del finanziamento e a restituirli a seguito del l’estinzione del prestito. Solamente nell’ipotesi di mancato rimborso da par te del cliente finanziato i beni potranno essere venduti all’incanto, dando la possibilità alla banca di soddisfarsi sul ricavato ottenuto con diritto di prela zione sugli altri creditori.
L’oggetto del pegno può essere conservato presso la banca che concede l’anticipazione, presso i Magazzini generali oppure presso un terzo deposi tario, qualora si tratti di merci viaggianti: in questi ultimi due casi il pegno verrà costituito sui documenti rappresentativi delle merci stesse.



