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L'apertura di credito su conto corrente

L’apertura di credito è un contratto in base al quale la banca si obbliga a tenere a disposizione del cliente, per un periodo di tempo determinato o in determinato, una somma di denaro che può essere utilizzata anche con pre lievi parziali e ripristinata con successivi versamenti.
Tale contratto è regolato sia dalle norme civistiche (art. 1842 ss. cc.) sia dalle condizioni generali uniformi per i conti correnti di corrispondenza e per le aperture di credito utilizzabili in conto corrente previste dall’Asso ciazione bancaria italiana, che presentano sovente notevoli difformità ri spetto al dettato civilistico e spesso introducono disposizioni decisamente più penalizzanti per il cliente, il quale deve esplici tamente approvarle per iscritto.
Le banche richiedono infatti la sottoscrizio ne di un apposito modulo, solitamente redatto in modo standardizzato (la cosiddetta «lettera contratto»), nel quale vengono indicate anche tutte le condizioni che regolano il rapporto: l’ammontare del credito concesso, il tasso di interesse e le altre componenti di costo, la scadenza (in caso di aper tura di credito a tempo determinato), il preavviso necessario in caso di reces so, e così via.
Prima di passare in rassegna le diverse tipologie di apertura di credito utilizzabile in conto corrente, pare tuttavia opportuno ricordare l’esistenza dell’apertura di credito semplice: in tale fattispecie, infatti, il diritto di dispor re del credito erogato è concesso una sola volta, anche mediante utilizzi fra zionati, ma senza che sia possibile ripristinare la disponibilità originaria attraverso versamenti successivi. L’operazione, che di norma presenta scaden za determinata, viene solitamente utilizzata per concedere finanziamenti a imprese che svolgono un’attività caratterizzata da un elevato grado di stagio nalità o che necessitano di anticipi all’importazione o all’esportazione.
Venendo ora più propriamente all’apertura di credito in conto corrente, occorre sottolineare come da un punto di vista strettamente giuridico si deb ba parlare di concessione di credito ogni qualvolta la banca autorizzi il clien te, per iscritto o mediante semplici accordi verbali, a utilizzare somme di de naro eccedenti le sue disponibilità o fondi iliquidi, la cui valuta cioè non sia ancora giunta a maturazione.
Tuttavia, in relazione a particolari fenomeni che possono evidenziarsi nel corso dei rapporti, si è soliti identificare, nella prassi operativa, i seguenti sottotipi:

1. l’apertura di credito ordinaria in conto corrente;
2. il credito per elasticità di cassa;
3. lo sconfinamento;
4. lo scoperto di valuta.