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Lo sconto bancario

Lo sconto, che costituisce l’archetipo di tutte le operazioni self-liquidating, viene definito dal nostro codice civile come «il contratto con il quale la banca, previa deduzione dell’interesse, anticipa al cliente l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso».
Almeno due sono gli elementi di tale definizione sui quali pare opportuno soffermare l’attenzione.
In primo luogo il dettato civilistico parla genericamente di credito, non specificandone la natura: l’operazione può infatti avere per oggetto titoli cambiari, ma anche annualità dovute da enti pubblici, note di pegno, crediti di natura non cartolare, buoni ordinari del tesoro, ecc.
Tuttavia, poiché i crediti cambiari hanno avuto per lungo tempo la prevalenza sulle altre tipologie, l’utilizzo isolato dell’espressione «sconto», senza specificazione che richiami un altro titolo, sottintende sempre il riferimento implicito allo sconto di cambiali.
Il secondo tratto caratteristico concerne invece la cessione pro solvendo o salvo buon fine del credito: ciò significa che il sovvenuto ha l’obbligo di rispondere nel caso di inadempienza da parte del debitore alla scadenza, restituendo alla banca il valore nominale del credito stesso.